APPARIZIONI MARIANE: ECCO LE REGOLE DEL VATICANO

Quando si pensa alle forme più diffuse di manifestazioni di Dio tra il popolo il pensiero va naturalmente alle apparizioni mariane che nel corso dei secoli e ancora nei tempi moderni hanno caratterizzato la sensibilità di specifiche comunità e specifici luoghi. Basta parlare di Lourdes, Fatima, Guadalupe o della Madonna della Neve per aver ben chiaro il peso che le visite di Maria hanno avuto nella storia personale e di interi popoli. Da alcuni decenni i balcani sono stati toccati dal profondo legame con la Madonna di Medjugorje, i cui messaggi di pace e la cui atmosfera mistica sono stati veicolo di profonde conversioni. Naturalmente però la Chiesa ha da sempre mostrato prudenza nel dare ufficialità a questi fenomeni, ponendo grande attenzione oltre che alla veridicità dell’evento soprannaturale anche agli effetti che tali esperienze hanno avuto e hanno su quanti se ne sentono coinvolti. “Dai loro frutti li riconoscerete” ci ricorda sempre il passo del Vangelo di Matteo (Mt 7,16). Di Qui la decisione del Dicastero per la Dottrina della Fede di emanare nel maggio scorso un documento di grande importanza che fissa nuove norme “per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali”. È quasi che la Chiesa si voglia aprire a una diversa prospettiva mettendosi «in ascolto dello Spirito che opera nel Popolo fedele di Dio» con interesse e fiducia in quel sensus fidei che tanti frutti ha saputo far maturare nel corso di una storia bimillenaria della Chiesa terrena. Non è tutto oro, e non è tutto da buttare. Anche negli ultimi anni non sono mancati “fenomeni da baraccone” che la Chiesa ha prontamente segnalato e denunciato, ma ciò non toglie che l’esperienza di Maria – come lo è da decenni in alcuni luoghi – sia sorgente di grazie costanti per tanti pellegrini e fedeli. Le precedenti note erano state adottate nel 1978 con Paolo VI e rese pubbliche nel 2011 con Papa Benedetto XVI, ma si è bene presto constatato che «le decisioni esigevano tempi molto lunghi, persino diversi decenni, e che in questo modo si arrivava troppo tardi con il necessario discernimento ecclesiale». La revisione delle norme è stata avviata nel 2019 e si è conclusa pochi mesi fa. Si è proposto al Papa di non definire pertanto l’iter del discernimento con una dichiarazione che attestasse la natura soprannaturale degli eventi ma piuttosto di limitarsi ad un più semplice Nihil obstat, che avrebbe permesso al Vescovo di autorizzare e accompagnare ufficialmente le forme devozionali in essere. Nella sostanza le segnalazioni di eventi soprannaturali potranno essere esaminate dal Dicastero e valutate con diverse formule, il Nihil obstat (n.17) autorizza la continuità della devozione, pur senza un riconoscimento esplicito della Santa Sede; le altre, invece, mettono in evidenza le diverse criticità che devono imporre nei Vescovi e nei fedeli, in alcuni casi cautela, in altri un netto e chiaro rifiuto. Con la formula Prae oculis habeatur (n.18), sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano; con il Curatur (n.19) si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma visti i frutti spirituali spirituali ad esso collegati e verificabili non c’è un divieto ma una attenzione del Vescovo verso le modalità devozionali; con il Sub mandato (n.20) si evidenzia che le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio (es. indebito vantaggio economico, atti immorali o attività pastorale parallela senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano; con il Prohibetur et obstruatur (n.21) si segnala che le criticità e i rischi appaiono gravi, perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non sia consentita; con la Declaratio de non supernaturalitate (n.22) il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno non è riconosciuto come soprannaturale, bloccando ogni ulteriore espressione devozionale. È il caso in cui si accerti, ad esempio, che il presunto veggente ha chiaramente mentito. In ogni caso la parola finale spetta solo al Papa né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si conceda un Nihil obstat.

(c) Vito Rizzo 2024

[Articolo pubblicato sul quotidiano Le Cronache di Salerno dell’8 settembre 2024]

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